Art. 5.
(Passaggi di funzione e trasferimenti).

      1. Il passaggio del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di complemento alla funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa, è possibile solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a tre anni e solo una volta nell'arco dei primi cinque anni di esercizio delle funzioni.
      2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario, all'esito di un tirocinio trimestrale volto all'avviamento del magistrato di complemento alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.

 

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      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.
      4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario, accerti che il giudice di complemento ha svolto, nell'ultimo biennio, le funzioni giudiziarie sia nella materia civile sia nella materia penale.
      5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà diritto ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento economico già goduto dal magistrato di complemento e deve essere attuato secondo modalità che non intralcino il normale lavoro d'ufficio del magistrato di complemento.